Il giudice del lavoro di Milano ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro del rider avendo accertato che il rider “era libero di decidere se e quando lavorare”…”potendo discrezionalmente decidere, di settimana in settimana, in quali giorni e in quali orari lavorare – ad anche di non lavorare affatto”. Inoltre il giudice ha precisato che il sistema di valutazione dei riders (c.d. ranking), “espressione del gradimento correlato al grado di affidabilità del prestatore non pare assimilabile al potere disciplinare perché tale sistema non dà luogo a sanzioni afflittive, limitative dei diritti del prestatore”.
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